Rinnovo CPI

L’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio ossia, il rinnovo del cpi, cosa fare. (parte 1)

Rinnovo CPI, attestazione di rinnovo periodico,conformità antincendio
DPR 151 2011, Rinnovo CPI, attestazione di rinnovo periodico, conformità antincendio

Premessa
L’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è istituto ispirato al principio di semplificazione, già presente nel regime precedente al DPR 151/2011. È previsto che la stessa sia effettuata “ogni cinque o dieci anni”, in relazione al tipo di attività, come peraltro sancito anche dall’articolo 16 del DLgs. 139/2006. Con la nuova normativa si è inteso specificare che con il rinnovo periodico della conformità antincendio è necessario attestare di aver posto in essere una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o all’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011.

Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l’esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell’art.19 del d.lgs. 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l’utente, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’articolo 20 del DLgs 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all’autorità. Si fa presente che l’articolo 20del DLgs 139/2006 fa riferimento solo ad alcune attività, le più pericolose.

Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

DPR 151 2011, Rinnovo CPI, attestazione di rinnovo periodico, conformità antincendio

CPI scaduto, che cosa fare?
Capita spesso ai professionisti che gestiscono pratiche e progetti di prevenzione incendi di imbattersi in attività per le quali si è in presenza di un CPI scaduto. Il titolare dell’attività spesso è ignaro, consciamente o meno, e si rivolge al professionista per gestire e superare la situazione solo quando emerge la necessità di mostrare la regolarità di ogni adempimento amministrativo relativo alla propria attività.
Che fare e come comportarsi in presenza di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi con CPI scaduto? Come si comportano i Comandi VVF territorialmente competenti?

Premesso che un confronto con i funzionari del Comando VVF di riferimento è sempre la strada da seguire, nell’esperienza di chi scrive sono presenti molte situazioni accomunate dalla presenza di un CPI scaduto e tutte risolte in modi diversi.

DPR 151 2011, Rinnovo CPI, attestazione di rinnovo periodico, conformità antincendio

Alcune attività sono oggettivamente immutabili nel tempo e l’istanza di rinnovo, seppure tardino, è l’atto con il quale il titolare dell’attività vuole “regolarizzare” la propria situazione.
Non è quindi difficile trovare Comandi VVF che accettano istanze di rinnovo giunte anche dopo molti anni dalla scadenza del CPI, altri Comandi hanno invece adottato propri orientamenti interni con i quali disciplinano queste situazioni arrivando a concedere un rinnovo tardivo se presentato entro l’anno solare seguente a quello della naturale scadenza del CPI; qual ora non fosse possibile procedere al rinnovo tardivo il titolare dell’attività si trova nella condizione di dover presentare una nuova SCIA secondo quanto previsto dall’art. 4 del DPR 151/2011 con tutti gli oneri e gli adempimenti
che ne derivano.

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Con l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, prevista dall’art. 5 del DPR 1/08/2011 n. 151, il titolare dell’attività dichiara l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato con la DIA/SCIA; dichiara inoltre di:

  • avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l’attività medesima
  • aver adempiuto l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore .

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Qualora presso l’attività siano presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco il titolare dell’attività allega all’istanza di rinnovo periodico specifica asseverazione, a firma di professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del D.lgs. 139/06, che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono
garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla/e SCIA/DIA richiamate in precedenza.

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