L’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio ossia, il rinnovo del cpi, cosa fare. (parte 1)
Premessa
L’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è istituto ispirato al principio di semplificazione, già presente nel regime precedente al DPR 151/2011. È previsto che la stessa sia effettuata “ogni cinque o dieci anni”, in relazione al tipo di attività, come peraltro sancito anche dall’articolo 16 del DLgs. 139/2006. Con la nuova normativa si è inteso specificare che con il rinnovo periodico della conformità antincendio è necessario attestare di aver posto in essere una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.
La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o all’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011.
Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l’esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell’art.19 del d.lgs. 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l’utente, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’articolo 20 del DLgs 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all’autorità. Si fa presente che l’articolo 20del DLgs 139/2006 fa riferimento solo ad alcune attività, le più pericolose.
Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.
DPR 151 2011, Rinnovo CPI, attestazione di rinnovo periodico, conformità antincendio
CPI scaduto, che cosa fare?
Capita spesso ai professionisti che gestiscono pratiche e progetti di prevenzione incendi di imbattersi in attività per le quali si è in presenza di un CPI scaduto. Il titolare dell’attività spesso è ignaro, consciamente o meno, e si rivolge al professionista per gestire e superare la situazione solo quando emerge la necessità di mostrare la regolarità di ogni adempimento amministrativo relativo alla propria attività.
Che fare e come comportarsi in presenza di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi con CPI scaduto? Come si comportano i Comandi VVF territorialmente competenti?
Premesso che un confronto con i funzionari del Comando VVF di riferimento è sempre la strada da seguire, nell’esperienza di chi scrive sono presenti molte situazioni accomunate dalla presenza di un CPI scaduto e tutte risolte in modi diversi.
DPR 151 2011, Rinnovo CPI, attestazione di rinnovo periodico, conformità antincendio
Alcune attività sono oggettivamente immutabili nel tempo e l’istanza di rinnovo, seppure tardino, è l’atto con il quale il titolare dell’attività vuole “regolarizzare” la propria situazione.
Non è quindi difficile trovare Comandi VVF che accettano istanze di rinnovo giunte anche dopo molti anni dalla scadenza del CPI, altri Comandi hanno invece adottato propri orientamenti interni con i quali disciplinano queste situazioni arrivando a concedere un rinnovo tardivo se presentato entro l’anno solare seguente a quello della naturale scadenza del CPI; qual ora non fosse possibile procedere al rinnovo tardivo il titolare dell’attività si trova nella condizione di dover presentare una nuova SCIA secondo quanto previsto dall’art. 4 del DPR 151/2011 con tutti gli oneri e gli adempimenti
che ne derivano.
DPR 151 2011, Rinnovo CPI, attestazione di rinnovo periodico, conformità antincendio
Con l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, prevista dall’art. 5 del DPR 1/08/2011 n. 151, il titolare dell’attività dichiara l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato con la DIA/SCIA; dichiara inoltre di:
- avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l’attività medesima
- aver adempiuto l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore .
DPR 151 2011, Rinnovo CPI, attestazione di rinnovo periodico, conformità antincendio
Qualora presso l’attività siano presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco il titolare dell’attività allega all’istanza di rinnovo periodico specifica asseverazione, a firma di professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del D.lgs. 139/06, che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono
garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla/e SCIA/DIA richiamate in precedenza.
continua a leggere.. DPR 151/2011 (parte2)
DPR 151 2011, Rinnovo CPI, attestazione di rinnovo periodico, conformità antincendio